Assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza (articolo 1, comma 294, 295, 296 e 299).
Come misura alternativa all'esonero contributivo previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, la legge di Bilancio 2023 introduce un nuovo esonero contributivo per l'assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza.
Più nel dettaglio, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:
assumono beneficiari del reddito di cittadinanza con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
trasformano i contratti a tempo determinato con beneficiari del reddito di cittadinanza in contratti a tempo indeterminato.
L'esonero si applica per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.
Assunzione di giovani under 36 anni (articolo 1, commi 297 e 299).
L’esonero contributivo totale previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (o per stabilizzazione di contratti a tempo determinato) di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età per il biennio 2021-2022, viene esteso alle nuove assunzioni a tempo indeterminato (e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Per lo stesso periodo viene inoltre elevato a 8.000 euro (in luogo dei precedenti 6.000 euro) il limite massimo di sgravio concedibile.
L'esonero è concesso sui contributi previdenziali complessivamente dovuti dal datore di lavoro privato, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi ovvero di 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Assunzione di donne svantaggiate (articolo 1, commi 298 e 299).
Esteso alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero contributivo totale previsto per le assunzioni di personale femminile effettuate nel biennio 2021-2022 in base all’articolo 1, comma 16, della L. 178/2020 e in deroga alla normativa a regime di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della L. 92/2012.
L'esonero, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua (in luogo dei 6.000 euro previsti dalla disciplina per gli anni 2021-2022), riparametrati e applicati su base mensile.
La durata dello sgravio concedibile varia in base alla durata del contratto di lavoro, risultando pari a:
12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.
Dal nostro partner Dott. Gianluca Pillera
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